Termini e condizioni

I seguenti termini e condizioni si riferiscono ai tour giornalieri prenotabili su questo sito. Per i pacchetti turistici di durata maggiore e per alcuni servizi turistici singoli, termini e condizioni verranno inviati unitamente all’ordine di acquisto.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Pacchetti turistici giornalieri

  1. FINALITÀ

1.1         Le presenti condizioni generali di contratto disciplinano la vendita dei Pacchetti Turistici da parte di Meet Voyager.

  1. DEFINIZIONI

2.1         Nelle presenti condizioni generali di contratto, i seguenti termini definiti hanno il significato qui di seguito indicato, restando inteso che i termini definiti al plurale valgono anche al singolare e viceversa:

CGC: indica le presenti condizioni generali di contratto

Circostanze Inevitabili e Straordinarie: indica una situazione fuori dal controllo della Parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure

Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato  (ART. 33 CdT)

Codice del Consumo: indica il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206

Codice del Turismo: La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile (cd. “cod. civ.”) in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942)

Contratto: indica il contratto di viaggio tra Meet Voyager e il Viaggiatore avente a oggetto il Pacchetto Turistico e composto da Ordine, Descrizione del Pacchetto Turistico e CGC

Descrizione del Pacchetto Turistico: indica l’informativa, inviata a mezzo di posta elettronica o di altro supporto durevole da Meet Voyager al Viaggiatore, inerente le caratteristiche, i dettagli e il prezzo del Pacchetto Turistico ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del Codice del Turismo; (art.34 CdT: informazioni precontrattuali al viaggiatore)

Difetto di Conformità:indica un inadempimento dei servizi inclusi nel Pacchetto Turistico

Diritti di Proprietà Intellettuale: indica i brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli, i diritti d’autore, i marchi commerciali o di servizio, i diritti sulla topografia dei prodotti semiconduttori, i diritti sulle banche dati, i diritti contenuti in informazioni riservate, tra cui il know-how e i segreti commerciali e industriali, i diritti morali o altri diritti simili in qualunque paese e, che siano o meno registrati, le eventuali domande di registrazione di uno dei precedenti diritti e tutti i diritti relativi alla presentazione delle domande di registrazione per uno dei precedenti diritti, di Meet Voyager

Meet Voyager: indica Meet Voyager S.r.l., con sede legale in Nizza Monferrato (AT), Via Tripoli n. 30, Partita IVA n. 01641930050, iscritta al Registro delle Imprese di Asti, autorizzazione all’esercizio dell’attività turistica n. 16779 del 18 luglio 2018

Ordine: indica il modulo d’ordine di acquisto del Pacchetto Turistico cui sono allegate le CGC

Pacchetto Turistico: ha il significato di cui all’art. 33, comma primo, let. c) del Codice del Turismo

Parte: significa Meet Voyager o il Viaggiatore, a seconda del contesto

Parti: significa Meet Voyager e il Viaggiatore congiuntamente

Sito: indica il sito Internet www.meetpiemonte.com di proprietà di Meet Voyager

  1. EFFICACIA E MODIFICA DEL CONTRATTO

3.1         Con l’acquisto del Contratto, il Viaggiatore accetta le CGC.

3.2         Le CGC sono vincolanti per le Parti e si sostituiscono e subentrano a eventuali altre clausole generali o altri formulari del Viaggiatore.

3.3         Le CGC si applicano per tutta la durata della presenza del Pacchetto Turistico sul Sito.

3.4         Meet Voyager si riserva il diritto di modificare in qualunque momento le CGC. Le CGC applicabili al Pacchetto Turistico sono quelle in vigore nel giorno e nell’ora in cui è effettuato l’ordine di acquisto sul Sito o tramite email o tramite altro supporto durevole e per esplicita richiesta da parte del Viaggiatore.

  1. OBBLIGHI DI MEET VOYAGER

4.1         Meet Voyager si impegna a fornire al Viaggiatore il Pacchetto Turistico acquistato dal Viaggiatore come meglio precisato nella Descrizione del Pacchetto Turistico.

4.2         Meet Voyager si impegna inoltre a informare il Viaggiatore tempestivamente di ogni evenienza che possa avere effetti sulla esecuzione o sulle caratteristiche del Pacchetto Turistico.

  1. CARATTERISTICHE DEL PACCHETTO TURISTICO

5.1         Il Viaggiatore riconosce che il Contratto fornisce tutte le informazioni precontrattuali previste dall’art. 34 del Codice del Turismo e che sono utili per valutare e comprendere il Pacchetto Turistico quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel Pacchetto Turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche.

5.2         Il Viaggiatore riconosce inoltre che le foto incluse nella Descrizione del Pacchetto Turistico sono riportate a mero titolo illustrativo. Pertanto, Meet Voyager invita il Viaggiatore a chiedere informazioni ulteriori scrivendo all’indirizzo info@meetpiemonte.com prima di acquistare il Pacchetto Turistico.

5.3         Ogni attività non espressamente indicata nella Descrizione del Pacchetto Turistico non è inclusa nel Pacchetto Turistico e, quindi, i relativi costi e spese sono a esclusivo carico del Viaggiatore.

  1. MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO

6.1         In caso di disponibilità della data/orario scelta, Meet Voyager invierà al Viaggiatore una email di conferma.

6.2         Nel caso in cui la data/orario scelta non fosse disponibile, Meet Voyager proporrà al Viaggiatore una data/orario alternativa. Nel caso quest’ultima non dovesse essere di gradimento del Viaggiatore, Meet Voyager rimborserà al Viaggiatore il prezzo eventualmente già versato.

  1. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL VIAGGIATORE

7.1         È esclusivo onere del Viaggiatore ottenere, a propria cura e spese, eventuali documenti identificativi, visti, permessi di soggiorno o documentazione medica necessaria o utile per la fruizione del Pacchetto Turistico.

7.2         Il mancato ottenimento, da parte del Viaggiatore o dei Turisti, di tali documenti non costituisce Circostanza Inevitabile e Straordinaria.

7.3         È inoltre responsabilità, ma non obbligo, del Viaggiatore sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura di eventuali danni o spese che possano essere patiti o sostenuti nella fruizione del Pacchetto Turistico, a seguito di annullamento del Pacchetto Turistico o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.

7.4         Il Viaggiatore è tenuto a inviare a Meet Voyager le richieste particolari sulle modalità di erogazione o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del Pacchetto Turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno in fase di richiesta di prenotazione. Tali richieste dovranno essere oggetto di specifico accordo.

  1. PREZZO E PAGAMENTO

8.1         Il prezzo del Pacchetto Turistico è indicato sul Sito e/o nella Descrizione del Pacchetto Turistico.

8.2         Il Viaggiatore si impegna a pagare il prezzo del Pacchetto Turistico in via anticipata o al momento dell’erogazione del Pacchetto Turistico o comunque secondo le modalità indicate nell’Ordine.

8.3         Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.

8.4         Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di Viaggi ’intermediaria dal medesimo viaggiatore scelto.

  1. REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI ACQUISTO

9.1         Prima della partenza, Meet Voyager, qualora abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi dell’Ordine, della Descrizione del Pacchetto Turistico o delle CGC, ne dà immediato avviso in forma scritta al Viaggiatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

9.2         Qualora tali modifiche non siano di scarsa importanza, il Viaggiatore ha 3 giorni di tempo per esprimere la decisione di accettare la modifica proposta oppure recedere dal Contratto senza corrispondere spese di recesso. Qualora il Viaggiatore decida di recedere, Meet Voyager avrà la facoltà di offrire un Pacchetto Turistico sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

9.3         Qualora tali modifiche o il Pacchetto Turistico sostitutivo comportino un pacchetto di qualità o costo inferiore, il prezzo sarà adeguatamente ridotto.

9.4         Qualora il Viaggiatore eserciti il diritto di recesso di cui alla Clausola 9.2, Meet Voyager rimborserà senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso, tutti i pagamenti effettuati.

  1. REVISIONE DEL PREZZO

10.1       Meet Voyager si riserva il diritto di revisionare, in aumento o in diminuzione, il prezzo del Pacchetto Turistico in modo proporzionale alla variazione del costo per la fornitura del Pacchetto Turistico. L’incremento del prezzo deve essere adeguatamente documentato in forma scritta e non può avvenire nei venti giorni antecedenti la partenza.

10.2       Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:

  • il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
  • il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del Pacchetto Turistico, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli aeroporti;
  • i tassi di cambio pertinenti al Pacchetto Turistico.

10.3       Qualora l’aumento di prezzo di cui alla presente Clausola ecceda l’8% del prezzo complessivo del Pacchetto Turistico, il Viaggiatore ha 3 giorni di tempo  per esprimere la decisione di accettare la modifica proposta oppure recedere dal Contratto senza corrispondere spese di recesso. Qualora il Viaggiatore decida di recedere, Meet Voyager avrà la facoltà di offrire un Pacchetto Turistico sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

10.4       Qualora il Pacchetto Turistico sostitutivo comporti un pacchetto di qualità o costo inferiore, il prezzo sarà adeguatamente ridotto.

10.5       Qualora il Viaggiatore eserciti il diritto di recesso di cui alla Clausola 10.3, Meet Voyager rimborserà senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso, tutti i pagamenti effettuati.

10.6       In caso di diminuzione del prezzo, Meet Voyager avrà diritto a detrarre le spese
amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al Viaggiatore, delle quali fornirà prova su richiesta del Viaggiatore.

  1. RECESSO DELLE PARTI

11.1       Il Viaggiatore ha il diritto di recedere, senza motivo, inviando apposita comunicazione scritta a Meet Voyager, alle seguenti condizioni:

  • Fino a 24 ore prima della erogazione del Pacchetto Turistico, senza penali;
  • A partire da 24 ore prima della erogazione del Pacchetto Turistico, versando una penale pari al 100% del prezzo.

Per i tour “Ricerca Privata del Tartufo d’Alba” e “Ricerca del tartufo d’Alba con degustazione”:

  • Fino a 48 ore prima della erogazione del Pacchetto Turistico, senza penali;
  • A partire da 48 ore prima della erogazione del Pacchetto Turistico, versando una penale pari al 100% del prezzo.

11.2       In caso di Circostanze Inevitabili e Straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del Pacchetto Turistico o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio
del Pacchetto Turistico, senza corrispondere spese di recesso, e al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il Pacchetto Turistico, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

11.3       Meet Voyager ha il diritto di recedere dal contratto e offrire al Viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il Pacchetto Turistico, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

  • il numero di persone iscritte al Pacchetto Turistico è inferiore al minimo previsto dalla Descrizione del Pacchetto Turistico o altro documento contrattuale e Meet Voyager comunica il recesso dal contratto al Viaggiatore non più tardi di (i) venti giorni prima dell’inizio del Pacchetto Turistico in caso di viaggi che durano più di sei giorni, (ii) sette giorni prima dell’inizio del Pacchetto Turistico in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni e (iii) quarantotto ore prima dell’inizio del Pacchetto Turistico nel caso di viaggi che
    durano meno di due giorni;
  • Meet Voyager non è in grado di eseguire il contratto a causa di Circostanze
    Inevitabili e Straordinarie e comunica il recesso al Viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del Pacchetto Turistico.
  • Meet Voyager procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 11.2 e 11.3 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 11.1, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 11.2 e 11.3, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

11.4       Qualora il contratto inerente il Pacchetto Turistico sia negoziato fuori dei locali commerciali, il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto entro cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza
fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, Meet Voyager documenterà la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art. 41 comma 7 CdT).

11.5       Qualora il Pacchetto Turistico non possa essere reso per fatto imputabile al Viaggiatore, il Viaggiatore non avrà diritto ad alcun rimborso e Meet Voyager avrà il diritto di richiedere al Viaggiatore il risarcimento per i danni subiti.

  1. RESPONSABILITÀ E DIFETTI DI CONFORMITÀ

12.1       Meet Voyager è responsabile dell’esatta esecuzione del Pacchetto Turistico ai sensi dell’art. 42 Codice del Turismo ed è tenuto a prestare assistenza qualora il Turista si trovi in difficoltà ai sensi dell’art. 45 Codice del Turismo. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.

12.2       Il Viaggiatore è tenuto a informare Meet Voyager tempestivamente di eventuali Difetti di Conformità (ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile..

12.3       Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto, Meet Voyager porrà rimedio ai Difetti di Conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del Difetti di Conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal Difetti di Conformità. Se Meet Voyager non pone rimedio ai Difetti di Conformità, si applica l’art. 43.

12.4       Se Meet Voyager non pone rimedio al Difetto di Conformità entro un periodo ragionevole fissato dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del Pacchetto Turistico, con la contestazione effettuata ai sensi della Clausola 12.2, il Viaggiatore può ovviare personalmente al Difetto di Conformità e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate. Se Meet Voyager rifiuta di porre rimedio al Difetto di Conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente, non occorre che il Viaggiatore specifichi un termine.

12.5       Se il Difetto di Conformità, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi nel Pacchetto Turistico e Meet Voyager non vi ha posto rimedio entro il periodo di tempo di cui alla Clausola 12.2., il Viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di Pacchetto Turistico o, se del caso, chiedere, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni.

12.6       In caso di risoluzione del contratto, se il Pacchetto Turistico comprendeva il trasporto dei passeggeri, Meet Voyager provvede anche al rientro del Turista con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi.

12.7       Laddove fosse impossibile assicurare il rientro del Viaggiatore, Meet Voyager  sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per Turista o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa
dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

12.8       La limitazione dei costi di cui alla Clausola 12.7 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché Meet Voyager abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del Pacchetto Turistico.

12.9       Se, per circostanze sopravvenute non imputabili a Meet Voyager è  impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di Pacchetto Turistico, Meet Voyager offre, senza supplemento di prezzo a carico del Viaggiatore o del Turista, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nella Descrizione del Pacchetto Turistico, affinché l’esecuzione del Pacchetto Turistico possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un Pacchetto Turistico di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di Pacchetto Turistico, Meet Voyager concede al Viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.

12.10    Il Viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di Pacchetto Turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

12.11    Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il Viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato nel comma 12.9, al Viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 12.9, si applica il comma 12.5.

12.12    Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili a Meet Voyager, è impossibile assicurare il rientro del Viaggiatore come pattuito nel contratto di Pacchetto Turistico, si applicano le Clausole 12.7 e 12.8.

12.13    Il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato un Difetto di Conformità, a meno che Meet Voyager  dimostri che tale Difetto di Conformità è imputabile al Viaggiatore.

12.14    Il Viaggiatore ha diritto di ricevere da Meet Voyager, senza ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un Difetto di Conformità.

12.15    Al Viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se Meet Voyager dimostra che il Difetto di Conformità è imputabile al Viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura del Pacchetto Turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a Circostanze Inevitabili e Straordinarie.

12.16    La responsabilità massima di Meet Voyager per danni a causa di proprio inadempimento, totale o parziale, è pari al triplo del prezzo versato dal Viaggiatore per l’acquisto del Pacchetto Turistico. Le presenti limitazioni non si applicano ai danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa (art. 43 comma 5).

  1. ASSICURAZIONE

13.1       Meet Voyager è sottoscrittore di polizze assicurative di cui all’art. 47 comma 10 del Codice del Turismo:

(a)              UnipolSai Assicurazioni – RC viaggi – polizza di responsabilità civile del tour operator e agenzia viaggi – n° polizza 1/64911/319/160474309/1

13.2       Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della prenotazione, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

13.3       PROTEZIONE DELVIAGGIATORE (ART. 47 CdT). 1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. 2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie o emesse dai Fondi di cui al comma 3 dell’art. 47 del CdT, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore. 3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento. 4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 CdT.

  1. PROPRIETÀ INTELETTUALE

14.1       Il Viaggiatore riconosce che i Diritti di Proprietà Intellettuale sono e rimarranno in qualunque momento proprietà di Meet Voyager.

14.2       Pertanto, il Viaggiatore non è legittimato a usare, divulgare o comunicare i Diritti di Proprietà Intellettuale.

  1. DATI PERSONALI

15.1       Il Viaggiatore riconosce che Meet Voyager, per la corretta erogazione del Pacchetto Turistico, potrebbe richiedere al Viaggiatore i dati personali delle persone fisiche che usufruiranno del Pacchetto Turistico. A tal fine, il Viaggiatore garantisce di poter legittimamente trasferire tali dati personali a Meet Voyager. Pertanto, il Viaggiatore si impegna a tenere Meet Voyager indenne e manlevata in caso di qualsivoglia richiesta, domanda o azione da parte di tali persone fisiche ai danni di Meet Voyager per violazione, da parte del Viaggiatore, della normativa privacy.

15.2       Meet Voyager garantisce di gestire i dati personali in conformità al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003 ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni inerenti modalità di conservazione e trattamento, riconoscimento dei diritti dei titolari dei dati personali.

15.3       Il Viaggiatore autorizza Meet Voyager, in qualità di titolare del trattamento, al trattamento dei dati, ivi inclusa la facoltà di trasferire a terzi tali dati personali, per le finalità di fornitura del Pacchetto Turistico.

  1. DIRITTO DI SOSTITUZIONE DEL VIAGGIATORE

16.1       In ossequio all’art. 38 del Codice del Turismo, il Viaggiatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del Pacchetto Turistico comunicando per iscritto a Meet Voyager, direttamente o tramite il Viaggiatore, entro e non oltre sette giorni prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del Pacchetto Turistico e le generalità del cessionario.

16.2       Il Viaggiatore e il cessionario sono solidalmente obbligati nei confronti di Meet Voyager al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

16.3       L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. 4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

  1. Inapplicabilità del Recesso ai sensi del codice del consumo

17.1       Ai sensi dell’art. 59, comma primo, let. n), Codice del Consumo, il Viaggiatore riconosce che non è applicabile il diritto di recesso previsto dall’art. 52 Codice del Consumo in materia di contratti a distanza.

  1. DISPOSIZIONI FINALI

18.1       Il Contratto costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese e gli accordi intercorsi tra le Parti in relazione al suo oggetto e costituisce l’unica fonte di diritti e doveri tra le stesse, superando e annullando ogni eventuale precedente accordo verbale, scritto e/o concluso attraverso fatti concludenti.

18.2       Qualsiasi modifica o integrazione al Contratto non sarà valida, efficace e vincolante ove non risulti da atto scritto e firmato dalle Parti e in particolare dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

18.3       L’eventuale tolleranza di una delle Parti ai comportamenti dall’altra, posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni ivi previste.

18.4       Se una delle disposizioni del Contratto fosse giudicata nulla o inapplicabile da una corte o da altra autorità competente, tale disposizione dovrà ritenersi cancellata dal Contratto e le rimanenti disposizioni del Contratto rimarranno e continueranno a rimanere pienamente valide ed efficaci.

  1. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

19.1       Le Parti convengono espressamente che il Contratto è disciplinato esclusivamente dalla Legge Italiana con espressa esclusione della disciplina in materia di diritto privato internazionale.

19.2       Ogni controversia relativa alla validità, esecuzione o risoluzione del Contratto è sottoposta alla giurisdizione italiana. Il Foro competente è individuato in base alle disposizioni del Codice del Consumo e del Codice di Procedura Civile. Qualora il Viaggiatore sia un soggetto residente o domiciliato fuori dall’Italia, il Foro competente in via esclusiva è il Foro di Asti.

19.3       Il Viaggiatore ha il diritto di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite ai sensi dell’articolo 2, comma quarto, lettera a), Legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nella procedura di conciliazione, il Viaggiatore ha facoltà di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Tale procedura di conciliazione è disciplinata dagli artt. 140 e 141 del Codice del Consumo.

  1. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006. “La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.